SMALTIMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
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Il provvedimento cambia lo scenario operativo per le aziende produttrici di beni nei settori che fanno riferimento al mondo dell'elettronica, dell'elettrotecnica e dell'informatica e introducono il tema della responsabilità totale dei produttori sui prodotti. Con questo nuovo quadro normativo i produttori sono, infatti, responsabili dei prodotti anche dopo il momento della vendita e sono tenuti a organizzare tutte le attività necessarie a gestirli anche una volta concluso il ciclo di vita. Le nuove norme impongono in sostanza ai produttori di riutilizzare o riciclare i prodotti a fine vita provvedendo alla rimozione delle sostanze pericolose per l'ambiente, intervenendo nello stesso tempo a livello di produzione per contenere, entro limiti prefissati, la presenza di sostanze dannose per l'ambiente. Le normative riguardano la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Rohs, Restriction of hazardous substances in electrial and electronic equipment) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Quest'ultima normativa punta a definire nuovi modelli di riferimento per la progettazione e per la produzione di beni elettrici ed elettronici. Modelli produttivi e progettuali che permettono un più intenso riutilizzo della componentistica, una più facile riparazione e che cercano nello stesso tempo di scoraggiarne il più possibile la dispersione nell'ambiente. In particolare per regolarizzare la loro posizione con la Direttiva Rohs, tutti i produttori dei beni sopracitati dovranno provvedere affinché dal 1 luglio 2006 i loro prodotti non contengano materiali pericolosi, come mercurio, piombo, cadmio, cromo esavalente, difenile polibromurato, etere di difenile polibromurato oltre i limiti consentiti. Con le nuove normative il produttore assume una responsabilità totale sui propri prodotti. Per produttore si intendono quelle imprese che producono e vendono con il proprio marchio, quelle che vendono con il proprio marchio prodotti realizzati da terzi, oppure quelle che importano ed esportano prodotti. I requirement della direttiva prevedono come primo punto la progettazione, che deve prevedere e facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclo dei componenti; mentre il secondo punto è, invece, legato al trattamento a fine ciclo di vita. Dai prodotti devono essere rimossi tutti i fluidi e le sostanze pericolose, la rimozione deve avvenire per mano di operatori specializzati e qualificati. Gli impianti presso i quali verranno effettuati questi trattamenti dovranno essere adeguatamente attrezzati con aree di stoccaggio per sostanze e componenti.
La direttiva cambia, ovviamente, anche il quadro di riferimento. Ogni Stato deve, infatti, provvedere a istituire un registro dei produttori di Aee (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e tenere traccia dei beni venduti sul mercato e dei livelli di riciclo ottenuti. Uno speciale simbolo relativo alla raccolta differenziata sarà obbligatorio per tutti i prodotti immessi nel mercato dal 13 agosto 2006. Un ruolo importante è stato, poi, affidato alla comunicazione perché gli utenti devono essere informati sul loro ruolo nel contribuire al corretto smaltimento dei prodotti e devono essere adeguatamente informati su come operare al riguardo. Gli utenti devono essere anche informati delle eventuali sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature. Per quanto riguarda i produttori la Legge prevede una serie di obblighi che partono dalla iscrizione al Registro dei produttori, alla preparazione di informazioni sui volumi di produzione e sulle tipologie di apparecchiature che sono state vendute e che sono state riciclate direttamente o da terze parti. I produttori devono anche fornire garanzie finanziarie, provvedere al pagamento dei costi di trattamento e di riciclo, garantire che i prodotti siano progettati per poter essere poi riusati e riciclati, assicurare che ciascun prodotto sia correttamente etichettato e fornire informazioni per il riuso e per il riciclo a fine vita. Ciascun produttore è, poi, responsabile del finanziamento delle operazioni relative ai rifiuti prodotti dalle proprie macchine. Il vendor può scegliere di adempiere a questi obblighi individualmente o in forma collettiva. Per quanto riguarda il mondo business, per i rifiuti “storici” immessi sul mercato prima del 13 agosto 2006 i produttori devono garantire il ritiro gratuito, nella forma uno contro uno, per tutti gli utenti che procedono al rinnovo del loro parco macchine. Nel caso in cui l'utente non procede con un nuovo acquisto deve farsi carico totalmente dell'onere relativo al recupero del prodotto. Per tutti i prodotti immessi sul mercato business dopo il 13 agosto 2006 il produttore ha l'obbligo di provvedere alle operazioni di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento direttamente o tramite terze parti specializzate.
La Direttiva Rohs diventerà operativa a partire dal 1 luglio 2006 e dal quel momento i produttori dovranno provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, difenili polibromurati (Pbb) o etere di difenile polibromurato (Pbde) in percentuale superiore a quanto stabilito dalla legge. Sino alla data del 1 luglio 2006 resteranno in vigore le normative nazionali destinate a limitare o vietare l'uso di queste sostanze. Per il mondo della produzione la Rohs vuol dire controllo e reingegnerizzazione della produzione. Controllo non solo sulla produzione diretta, ma anche su quanto viene acquistato da società terze e assemblato. Reingegnerizzazione vuol dire attivare dei processi di progettazione dei propri prodotti anche nella scelta di componenti compatibili con la nuova Legge. Va ricordato che la scadenza del 1 luglio 2006 va intesa come data oltre la quale il produttore non può più vendere i propri prodotti (non, quindi, il distributore o dettagliante): questo pone il problema della gestione delle scorte presenti nei magazzini dei produttori. |